Martedì, 30 Giugno 2020 16:34

Opinioni a confronto

Un’occasione unica... e persa
Alla vigilia dell’approvazione del decreto legge 34/2020 da parte del Consiglio dei Ministri, come Centro studi immigrazione (Cestim) abbiamo affermato che, per l’unicità della situazione sanitaria, la regolarizzazione avrebbe dovuto essere estesa a tutti, nessuno escluso, per motivi di salute pubblica, con possibilità di conversione del permesso di soggiorno, a fronte di un comprovato contratto lavorativo, in permesso per motivi di lavoro.
La pandemia costituisce una situazione pressoché irripetibile: l’intera popolazione deve beneficiare della possibilità di controllare il covid-19 in tutte le persone che vivono sul territorio nazionale, incluse quelle straniere irregolarmente presenti che hanno grande difficoltà ad accedere al Servizio sanitario nazionale.
A fronte della necessità di arginare il coronavirus, si poteva ragionevolmente pensare che l’opinione pubblica, anche nelle frange più avverse all’immigrazione, avrebbe accolto una regolarizzazione generalizzata. A parere del Cestim si è persa un’occasione unica, quella che il Portogallo ha invece colto.
Il numero al momento piuttosto deludente di domande presentate da quando il decreto è entrato in vigore, ovvero dal 1° giugno 2020, è da attribuire probabilmente anche al fatto che i datori di lavoro stagionale non sono interessati a regolarizzare chi, sia migrante che italiano, già lavora per loro sottocosto. E pochi saranno inclini a pagare gli arretrati all’Inps.
Ritengo che la ministra Bellanova abbia sottovalutato la pervasività del caporalato e la sua funzionalità al sistema produttivo malavitoso nel lavoro stagionale, soprattutto al Sud.
È vero che il decreto prevede la possibilità per l’immigrato di presentare domanda di regolarizzazione indipendentemente dal datore di lavoro, ma soltanto se il suo permesso è scaduto dopo il 31 ottobre 2019.
Al 15 giugno sono state presentate soltanto 32.000 domande sulle quasi 200.000 previste, ma, con la proroga, c’è tempo fino al 15 di agosto. Inoltre, nel passaggio parlamentare in corso sono già stati presentati emendamenti che estendono la regolarizzazione ad altri ambiti, quali turismo ed edilizia. Insomma, abbiamo perso un’occasione unica, ma non è detto che il decreto 34/2020 risulti un fallimento totale.
Staremo a vedere.
Carlo Melegari
Cestim

Si poteva fare meglio
L’art.103 del d.l. 34/2020 solleva molte perplessità. Si spera che in fase di revisione sia possibile introdurre dei correttivi. Varie associazioni hanno già fatto proposte chiare, ma si dovrà vedere in sede di commissione parlamentare quali suggerimenti verranno recepiti.
Ben prima dell’inizio della pandemia covid-19 e della dichiarazione dello stato d’emergenza, la ministra dell’Interno, Luciana Lamorgese, aveva già espresso l’intenzione di far emergere, con pagamento di una cifra forfettaria, le persone irregolarmente presenti sul territorio nazionale che avessero un contratto di lavoro, ma la maggioranza attuale, già in equilibrio precario, ha al suo interno un partito che ha votato i decreti immigrazione-sicurezza.
Maria Cristina Molfetta
Fondazione Migrantes

Regolarizzazione 2020: bilancio provvisorio
Quasi 32.000 domande di regolarizzazione sono pervenute al Viminale nelle prime due settimane dall’avvio della procedura telematica. Il trend giornaliero è in continua crescita: 23.950 sono già state “perfezionate”” mentre 7.762 sono in corso di lavorazione.
Il 91% delle domande già perfezionate e il 76% di quelle in lavorazione riguarda colf e badanti. Per il lavoro domestico e di assistenza la Lombardia è al primo posto per richieste, per quello agricolo domina la Campania. Quanto ai Paesi di provenienza: ai primi posti per il lavoro domestico e di assistenza alla persona troviamo Marocco, Egitto e Bangladesh. Per l’agricoltura e l’allevamento, invece, India, Albania e Marocco. La maggior parte dei datori che hanno perfezionato la domanda di regolarizzazione (il 72%) è italiana.
(Fonte: Ansa, 15 giugno 2020)

Decreto legge 34/2020: qualche dettaglio
L’art.103 del d.l. 34/2020 prevede tre procedure amministrative all’esito delle quali, verificata la sussistenza dei requisiti legali, è consentito regolarizzare lo status giuridico e/o lavorativo della persona straniera presente in Italia o, comunque, convertire il proprio permesso di soggiorno in un permesso di soggiorno per attesa occupazione o per motivo di lavoro subordinato.
1) Conclusione di un contratto di lavoro subordinato ex novo, che si svolga in determinati settori lavorativi, con cittadini di Paesi non appartenenti all’Unione europea presenti sul territorio nazionale da prima dell’8.3.2020 e che non se ne siano allontanati successivamente (art. 103, co. 1, prima parte)
2) Emersione di un rapporto di lavoro irregolare in corso, in determinati settori lavorativi, con cittadini italiani o stranieri presenti sul territorio nazionale da prima dell’8.3.2020 e che non se ne siano allontanati successivamente (art. 103, co. 1, seconda parte)
3) Richiesta da parte dei cittadini stranieri di un permesso di soggiorno temporaneo della durata di sei mesi dalla presentazione dell’istanza, allorché si trovino in determinate condizioni, ovvero (art. 103, co. 2): a) abbiano un permesso di soggiorno scaduto dal 31.10.2019, che non sia stato rinnovato né convertito; b) siamo presenti in Italia da prima dell’8.3.2020, senza essersi allontanati successivamente; c) abbiano svolto attività lavorativa, in particolar modo se debitamente comprovata, prima del 31.10.2019, purché in determinati settori lavorativi.
All’esito della procedura indicata al punto 3), se nel mentre è reperito un contratto di lavoro in determinati settori lavorativi, vi è la possibilità di convertire il permesso di soggiorno temporaneo semestrale così acquisito in un permesso di soggiorno per lavoro subordinato.
(Fonte: Asgi)

Last modified on Mercoledì, 13 Ottobre 2021 07:21

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